Regolamenti

STATUTO della sezione Socialista di Bellinzona

art. 1 Forma giuridica e sede

  1. La Sezione di Bellinzona del Partito Socialista Svizzero (di seguito Sezione) è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
  2. La Sezione è organo della Sezione Ticinese del Partito Socialista Svizzero.
  3. La sede è a Bellinzona.

art. 2 Scopo

La Sezione si propone di diffondere, promuovere e sostenere, in particolare a livello locale, gli ideali di libertà e di progresso, di solidarietà e di giustizia sociale, ispirandosi ai programmi d’azione del Partito Socialista Svizzero (PSS) e della Sezione Ticinese del PSS.
Essa vigilerà affinché il Comune sia organizzato in modo tale da raccogliere preoccupazioni e proposte provenienti dai quartieri, in particolare tramite commissioni di quartiere adeguate e rappresentative

art. 3 Membri

  1. La Sezione è composta:
    – dalle persone domiciliate nel Comune che hanno pagato la quota di membro del PSS;
    – dagli iscritti alla Sezione che hanno pagato la quota sociale.
  2. I membri della Sezione non possono appartenere ad organizzazioni politiche aventi scopi e metodi incompatibili con quelli del PSS.

art.4 Organi

Gli organi della Sezione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Comitato;
c) l’Ufficio presidenziale;
d) il Gruppo in Consiglio Comunale;
e) la Commissione di revisione dei conti.

art.5 Assemblea

  1. L’Assemblea viene convocata almeno due volte all’anno.
    La prima riunione deve aver luogo entro il 31 maggio.
  2. Essa può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne fosse avvertita la necessità:
    a) dal Presidente;
    b) dal Comitato;
    c) da almeno quindici membri.
  3. Nel caso di cui alla lettera c, la domanda, unitamente alle proposte da inserire all’Ordine del giorno, deve essere presentata per iscritto al Comitato. L’assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Questo termine non vale per i mesi di luglio e di agosto.
  4. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto, indicante l’Ordine del giorno, a tutti i membri della Sezione, almeno dieci giorni prima dell’assemblea.

Art. 6 Diritto di voto

  1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto i membri iscritti al PSS.
  2. Su temi di carattere comunale hanno diritto di voto anche i membri iscritti alla Sezione locale.
  3. I simpatizzanti possono partecipare e prendere la parola durante l’assemblea.

Art. 7 Compiti e funzionamento dell’Assemblea

  1. L’Assemblea nomina il Comitato, il Presidente ed i Revisori, approva i conti e stabilisce le quote sociali, decide sulla modifica dello Statuto e su altri oggetti posti all’Ordine del giorno.
  2. L’Assemblea designa i candidati al Consiglio Comunale e al Municipio.
  3. Salvo i casi d’urgenza, stabiliti dall’Assemblea stessa, non possono essere prese decisioni su oggetti che non figurano all’Ordine del giorno. Eventuali oggetti, con proposte di decisione, da inserire nella lista delle trattande devono essere sottoposti al Presidente prima dell’inizio dell’assemblea e da questi comunicati ai presenti con la
    lettura dell’Ordine del giorno.
  4. Le decisioni dell’Assemblea sono prese alla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Per una modifica dello Statuto, per la revoca del Presidente o del Comitato e per la revoca di una precedente decisione occorre la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti.
  5. Di ogni assemblea è tenuto un verbale. Esso riporterà almeno la lista dei presenti ed il tenore delle deliberazioni assembleari.

Art. 8 Comitato

  1. Il Comitato è l’organo esecutivo della Sezione ed è composto dal Presidente e da quattro a venti membri.
  2. Il Comitato nomina al suo interno due vicepresidenti, un cassiere e un segretario.
  3. Il Presidente ed i due vicepresidenti formano l’Ufficio Presidenziale.
  4. Riservato il caso di dimissioni o di revoca, il Comitato rimane in carica per quattro anni, ritenuto comunque il rinnovo nell’anno successivo all’inizio di ogni legislatura comunale.

Art. 9 Convocazione e compiti del Comitato

  1. Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta di tre suoi membri.
  2. I Compiti del Comitato sono:
  • convocare l’Assemblea;
  • eseguire le decisioni dell’Assemblea;
  • amministrare la Sezione ed i suoi fondi;
  • rappresentare la Sezione verso i terzi e ricevere, attraverso il Presidente, le comunicazioni ufficiali e la corrispondenza;
  • coordinare l’attività politica della Sezione;
  • organizzare le campagne elettorali, le manifestazioni politiche, culturali e ricreative del partito;
  • organizzare l’informazione interna e verso i terzi;
  • proporre all’Assemblea i candidati per le Elezioni al Consiglio Comunale ed al Municipio;
  • designare i candidati della Sezione in seno agli organi regionali del PS;
  • designare i rappresentanti della Sezione nelle Commissioni Municipali e in altri enti;
  • designare i rappresentanti della Sezione in seno agli organi cantonali e federali del PSS;
  • esaminare le richieste di ammissione alla Sezione;
  • nominare l’alfiere della sezione e stabilire le relative indennità;
  • proporre annualmente le quote sociali.

Art. 10 Gruppi locali e gruppi di lavoro

  1. Possono essere costituiti dei Gruppi locali, riferiti a dei quartieri del Comune, oppure dei Gruppi di lavoro, riferiti a temi specifici.
  2. Il Comitato deve essere informato circa la costituzione e le finalità dei gruppi locali o dei gruppi di lavoro tematici.
  3. Il Comitato coordina la loro attività e trasmette all’Assemblea le loro proposte o richieste.

art. 11 Presidente e Ufficio presidenziale

  1. L’Ufficio presidenziale rappresenta la Sezione quando questa non può essere rappresentata dal Comitato.
  2. L’Ufficio presidenziale cura, per conto del Comitato, i rapporti e l’informazione con il Gruppo in Consiglio Comunale ed i Municipali.
  3. Il Presidente dirige i lavori dell’Assemblea e del Comitato.

art. 12 Commissione di revisione

  1. La Commissione di revisione dei conti è composta da due membri (revisori).
  2. La Commissione presenta annualmente, per la prima assemblea ordinaria, un rapporto sulla tenuta dei conti e sulla situazione finanziaria della Sezione. Del rapporto sarà data preventiva comunicazione al Comitato.

art. 13 Gruppo in Consiglio Comunale

  1. Il Gruppo in Consiglio Comunale è composto da tutti i membri che siedono nel legislativo, eletti sulla lista del Partito Socialista.
  2. Il Gruppo elegge un capogruppo.
  3. I membri del Gruppo in Consiglio Comunale informano l’Assemblea ed il Comitato sull’attività svolta e forniscono le necessarie informazioni di politica comunale.
  4. Il Gruppo designa i propri rappresentanti nelle Commissioni del Consiglio Comunale.

art. 14 Limitazione temporale delle cariche

I rappresentanti eletti sulle liste del Partito Socialista non possono esercitare la carica di Municipale per più di tre legislature, ad eccezione di chi, al momento delle Elezioni, ricopre la carica di Sindaco.

art. 15 Fondo di lotta

  1. La Sezione dispone di un Fondo di lotta, destinato a sostenere manifestazioni di tipo culturale, azioni di lotta politica e a promuovere l’informazione.
  2. Le decisioni circa lo stanziamento di finanziamenti da parte del Fondo spettano all’Assemblea. In caso di urgenza decide il Comitato.
  3. Il Fondo è amministrato dal Comitato.
  4. Il Comitato rende conto della gestione del Fondo all’Assemblea nell’ambito della presentazione annuale dei conti.

art. 16 Finanziamento

Il finanziamento dell’attività della Sezione è garantito nel modo seguente:
a) con il versamento delle quote annuali ordinarie da parte degli iscritti;
b) mediante l’indennità annuale riconosciuta al Gruppo in Consiglio Comunale in base al Regolamento comunale;
c) con una quota annuale di duemilacinquecento franchi versata da ogni Municipale eletto sulle liste del Partito Socialista;
d) con una quota pari al 20% delle indennità percepite da ogni rappresentante della Sezione per le sedute del Consiglio Comunale, quali membri di Commissioni del Municipio, del Consiglio Comunale o di altri enti;
e) con l’indennità integrale percepita per la presenza ai seggi elettorali;
f) mediante finanziamenti individuali, donazioni o proventi da manifestazioni.


art. 17 Disposizioni finali


Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie della Sezione Ticinese del PSS, subordinatamente quelle del PSS e le norme del Codice Civile Svizzero.

Approvato dall’Assemblea della Sezione di Bellinzona il 6 ottobre 2016.
Ratificato dalla Direzione della Sezione Ticinese del PSS.

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