Mozione
Per l’Unità di sinistra
Danilo Fiorini, Lisa Boscolo, Alberto Casari, Massimiliano Arif Ay, Martina Malacrida Nembrini, Alessandro Lucchini, Michela Luraschi
Premessa:
In un sistema politico di milizia, la sensibilità nei confronti delle relazioni d’interesse (attività professionale, appartenenza a consigli di amministrazione, consigli di fondazioni o altri gruppi d’interesse) da parte dei membri di un esecutivo a livello comunale, come per i legislativi a livello cantonale e federale, è certamente accresciuta nel tempo.
Parlamentari federali e cantonali, ad esempio dichiarano pubblicamente tutte le proprie relazioni d’interesse segnalando se sono remunerate o meno.
In un contesto comunale, per competenze e ruoli, la questione è delicata soprattutto per i membri dell’esecutivo. Anche se le collisioni di interesse sono già regolate nell’Art. 60 del Regolamento comunale che si rifà alla Legge organica comunale, per una giusta trasparenza verso il legislativo e la popolazione tutta, è tuttavia auspicabile che il Municipio si doti di un registro pubblico che segnali le relazioni d’interesse dei propri membri.
La soluzione proposta è quella di riprendere in grandi linee l’articolo applicato nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.
Mozione:
Si chiede di inserire nella Regolamento comunale della Città di Bellinzona un articolo che regoli la comunicazione sulle relazioni d’interesse dei membri del municipio prendendo spunto dall’art. 48 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.
Il testo potrebbe tradursi, a titolo indicativo, nella maniera seguente:
Art. x Comunicazione inerente alle relazioni d’interesse dei membri del municipio.
1 Assumendo la carica, ogni membro del Municipio informa per iscritto il consiglio comunale:
a) della sua attività professionale;
b) della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato;
c) delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d’interesse;
d) sua partecipazione ad altri organi istituzionali.
2 Le modificazioni devono essere comunicate immediatamente.
3 È fatto salvo il segreto professionale.
4 La cancelleria comunale tiene un registro pubblico delle indicazioni fornite dai membri del Municipio.
5 I casi di collusione di interesse sono regolati secondo le disposizioni dell’ Art. 100 LOC.